Sicurezza E Salute Sui Luoghi Di Lavoro - CLANCLA LIBRARY

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Articolo riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Sicurezza E Salute Sui Luoghi Di Lavoro Articolo riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.



Il D. Lgs. 626/94 recepisce diverse normative C.E.E. in tema di tutela del lavoratore sul luogo di lavoro riguardo alla sicurezza e alla salute. In base alla normativa vigente il datore di lavoro, in tutti i settori - pubblici e privati - è tenuto a:
- istituire il servizio di prevenzione e protezione con diverse modalità in base alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'azienda;
- effettuare il piano di valutazione dei rischi identificando i pericoli e stabilendo gli interventi e le procedure per eliminarli o ridurli al minimo possibile;
- informare i lavoratori del piano di valutazione dei rischi e concretamente formarli nell'espletamento delle loro mansioni.


Le Figure Del Decreto Legislativo 626/94

a) Il datore di lavoro. E' responsabile (e sanzionabile) di quanto esposto nel paragrafo precedente. Deve a sue spese nominare il Medico Competente, ove previsto, in base agli elementi emersi nel piano di valutazione dei rischi.
b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Una o più persone interne o esterne all'azienda che gestiscono tutti i temi inerenti alla sicurezza. I nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione vanno trasmessi all'A.S.L. di competenza territoriale ed all'Ufficio Provinciale Del Lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere il datore di lavoro nelle aziende zootecniche e agricole fino a dieci addetti; nelle aziende industriali e artigiane fino a trenta addetti; in tutti gli altri casi fino a duecento addetti.
c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una o più persone, in base alle dimensione dell'azienda, elette dai lavoratori (nell'ambito delle rappresentanze sindacali, se presenti) che supportano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro e garantiscono la corretta applicazione delle norme. Il rappresentante dei lavoratori per la sicuirezza, per espletare le sue funzioni, deve seguire un corso di formazione specifico di 32 ore.
d) Il medico competente. Un medico con specifici titoli che collabora con il servizio di prevenzione e protezione. Valuta i rischi per la salute, effettua le visite e gli esami preventivi e periodici sui lavoratori, sul rischio specifico e rilascia le idoneità alla mansione. Collabora alla gestione delle misure di primo soccorso in azienda ed è a disposizione per interventi, anche al di fuori delle periodicità previste nel piano sanitario, su motivata richiesta dell'azienda o dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
e) Il lavoratore. Chiunque presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro è considerato lavoratore. Come tale è tutelato dalla legge. Il lavoratore assunto con il contratto di somministrazione è considerato a tutti gli effetti come dipendente dell'azienda utilizzatrice e allo stesso si applicano i diritti e i doveri previsti dalla normativa sulla sicurezza. Tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sono a carico dell'azienda utilizzatrice. I lavoratori devono essere opportunamente istruiti per la tutela della propria salute psicofisica e per quella altrui. Anche il lavoratore è sanzionabile, civilmente e penalmente, in caso di mancata applicazione delle regole di sicurezza su cui è informato e formato.


Obblighi Del Lavoratore

a) Sottoporsi agli eventuali programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
b) Sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti.
c) Osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro.
d) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione.
e) Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a sua disposizione, che non devono essere rimossi.
f) Segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto, eventuali anomalie accertate nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione. Segnalare le eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, notificando l'accaduto al responsabile per la sicurezza.

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